Inps: Chiarimenti in materia Durc e rottamazione cartelle

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Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha disposto che, in caso di rottamazione di cartelle esattoriali relative ad omessi versamenti di contributi, il rilascio del DURC positivo avviene a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

Più precisamente tutti coloro che hanno fatto richiesta di rottamazione di cartelle entro lo scorso 21 Aprile 2017, avranno modo di fruire del DURC senza attendere il pagamento della prima rata relativa al piano di rottamazione che sarà approvato.

Al contempo la norma evidenzia come, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate previste dalla definizione agevolata stessa, scatti l’annullamento del DURC da parte di tutti gli enti preposti alla verifica.

 A tal proposito e con l’obiettivo di fornire le opportune istruzioni operative, l’Inps ha predisposto una circolare esplicativa.

All’interno del documento infatti si evidenzia come l’articolo 54 del DL 50/17 prevede che, nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il Durc venga rilasciato solo a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e ovviamente previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di regolarità previsti dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale Gennaio 2015.

Da un punto di vista pratico, si è scelto di ricondurre la sussistenza della condizione della regolarità contributiva con la sola manifestazione di volontà del contribuente di avvalersi della definizione agevolata.

Tuttavia, all’interno del documento, l’Inps ha ricordato come, in precedenza, sulla base di quanto stabilito dall’Ispettorato del Lavoro, il rilascio del Durc era possibile esclusivamente dopo aver pagato la prima rata del piano di ammortamento.

Al contempo l’Istituto ha chiarito come sia già stata modificata la procedura del DURC ON LINE in modo tale da poter permettere la fruizione del Durc anche in assenza del primo pagamento.

Come già anticipato, l’Inps ha chiarito come sia stata già modificata la procedura del DURC ON LINE del 24 Aprile 2017 in modo da permettere di proseguire con il rilascio anche in assenza del primo pagamento e ricordando al contempo che il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui risulta dilazionato il pagamento comporterà l’annullamento di tutti i Documenti rilasciati con esito di regolarità ai sensi del comma 1 a partire dal 24 aprile 2017.

A tal proposito l’Inps ha anche annunciato di essere al lavoro al fine di realizzare un’implementazione procedurale preposta alla consultazione dei Documenti Annullati.

Tali novità verranno illustrate in maniera più approfondita nei giorni a seguire.

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